STATUTO LYMPH FOUNDATION
Registrato ad Aosta il 10/06/2021 al n.2339 – 1T N.24016 di repertorio N.15729 di raccolta
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Genesi, Denominazione, Modello di Riferimento, sede e durata
È costituita la Fondazione denominata
“LIMPH FOUNDATION”
Essa nasce dalla trasformazione dell’associazione Antenne Handicap VdA ONLUS in fondazione ETS in adeguamento alle indicazioni della riforma del Terzo Settore. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs.117/2017) e dal Codice civile.
A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione
“LIMPH FOUNDATION ETS”
La Fondazione ha sede in Courmayeur, in Via delle Volpi, 3
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di modificare l’indirizzo all’interno del Comune e di istituire sedi operative all’interno della Regione Valle d’Aosta.
La Fondazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Scopo
La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale; mossa dalla convinzione che ogni essere umano, per il semplice fatto di esistere, abbia il diritto di potersi esprimere e realizzare nella società come Persona.
Per il raggiungimento di queste finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 lettere:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
Articolo 3 – Attività
La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nell’ambito territoriale regionale ma può effettuare anche interventi di rilievo nazionale e internazionale.
La Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:
– promuovere, gestire la raccolta, costituire fondi con finalità specifiche, in via sussidiaria, in occasione di eventi particolari, anche a favore di progetti nazionali e internazionali.
– promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata per il finanziamento di attività di assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e dei beni di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della ricerca scientifica e delle altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità;
– istituire, sostenere, promuovere, organizzare, gestire iniziative per la crescita dell’individuo attraverso la funzione formativa educativa e terapeutica della pratica sportiva e del contatto con la natura a beneficio delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
– promuovere la ricerca scientifica di interesse sociale come lo studio dei benefici della sci-terapia per le persone con disabilità o lo sviluppo di ausili specifici personalizzati, in funzione delle diverse disabilità e delle peculiarità di ogni individuo;
– istituire, sostenere, promuovere, organizzare, gestire per queste categorie di persone e più in generale anche nei confronti della cittadinanza, per una cultura dell’inclusione e dell’integrazione dei:
* servizi sociali; servizi educativi e formativi;
* servizi riabilitativi e terapeutici, tra i quali l’attività di sci-terapia attuata attraverso ausili specifici che consentono l’avvicinamento allo sci dalla valenza terapeutica anche a persone con gravi disabilità, come il B.A.S.S. (Borney Adapted Snowboard System) e il Go to ski;
* servizi turistici ed in particolare di turismo sociale, ludico-ricreativi sportivi, ed artistici; servizi culturali (convegni, incontri, dibattiti, seminari, pubblicazioni);
* luoghi di ospitalità, tra i quali la “casa rifugio”; un progetto di residenza educativa, una “famiglia rifugio” dove la gratuità costituisce la risorsa educativa fondamentale per le persone che vivono situazioni borderline a causa di trascorsi di sofferenza, per le quali la semplice erogazione di un servizio socioassistenziale non favorirebbe la rinascita di una motivazione al cambiamento ed alla crescita costruttivi;
– per la promozione, l’animazione e la tutela delle persone di cui allo scopo istituzionale;
– sostenere e promuovere una maggiore integrazione dei servizi (rete), per favorire/ottenere un migliore accesso per le persone con disabilità o con svantaggio sociale alle pratiche sportive, educative, formative, favorire la promozione e l’informazione delle attività a loro rivolte nel territorio e valorizzare il ruolo formativo e educativo dello sport.
– la promozione e la gestione d’iniziative presso gli enti pubblici e/o privati per l’adeguamento delle strutture sociali al fine di consentirne la fruizione da parte delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari e favorire l’integrale inserimento nella società;
– l’attivazione di convenzioni con enti pubblici e privati e più in generale promuovere e attuare forme di collaborazione e integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità;
– la pubblicazione di un periodico di informazione e l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e diffusione mass-mediale dell’attività associativa o di altre istituzioni impegnate nel perseguimento dei fini di cui al presente statuto;
– la partecipazione e lo sviluppo delle attività di Organismi Federativi Nazionali e Internazionali per il coordinamento delle attività delle associazioni aventi analoghe finalità;
La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività è il Consiglio di Amministrazione; ad esempio, attività di natura alberghiera/di somministrazione.
La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
TITOLO II – PATRIMONIO E GESTIONE
Articolo 4 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.
Tale patrimonio potrà essere alimentato con successive donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati, erogazioni e altre liberalità e contributi, di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione e abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
Queste donazioni potranno anche essere gestite in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori.
Il patrimonio potrà essere incrementato anche attraverso il conferimento di fondi di dotazione provenienti da Fondazioni già esistenti. In tal caso sarà costituito un fondo con proprio regolamento e avente la stessa denominazione della Fondazione originaria i cui frutti dovranno essere utilizzati rispettando il più possibile quanto stabilito dallo statuto di quest’ultima.
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. La gestione del patrimonio dovrà essere ispirata a principi di prudenza e corretta amministrazione, al fine di ottimizzare i risultati di gestione ed evitare dispersione di risorse.
La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.
Articolo 5 – Entrate
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
redditi derivanti dal patrimonio;
ogni eventuale contributo ed erogazione liberale da parte di terzi compresi enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi e fini statutari;
entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati, anche fiduciariamente, alla Fondazione;
altre entrate derivanti da eventuali attività diverse.
TITOLO III – MEMBRI DELLA FONDAZIONE E ASSETTO ORGANIZZATIVO
Articolo 6 – Membri della Fondazione
I membri della Fondazione sono i Fondatori e quelli che successivamente saranno ammessi e a essi equiparati.
Per favorire la crescita della Fondazione in qualsiasi momento possono essere equiparate ai Fondatori, su decisione unanime di questi ultimi, le persone fisiche e le persone giuridiche private che operino nella società civile e che, nel tempo, si siano fattivamente adoperate nel sostegno delle iniziative della Fondazione stessa, condividendone gli scopi e volendo contribuire al loro perseguimento.
I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’Organo di Controllo. Il membro può farsi assistere da un professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri della Fondazione, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri.
Articolo 7 – Fondatori
- I Fondatori sono
- ODV aspert;
- ASD Ecole du Sport;
- Società Cooperativa Sociale Mens@Corpore;
- Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN della Valle d’Aosta.
Articolo 8 – Decadenza e recesso
Costituiscono cause di decadenza dalla qualifica di membri della Fondazione:
per gli enti e/o persone giuridiche:
estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
apertura di procedure di liquidazione;
fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
per le persone fisiche:
– morte;
– interdizione e inabilitazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, nel caso di imprenditore titolare di ditta individuale;
– sentenza che comporti interdizione dai pubblici uffici.
I Fondatori (ed equiparati) possono recedere con preavviso di sei mesi.
I Fondatori (ed equiparati) possono decadere, oltre che nei casi precedentemente osservati, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.
La decadenza è pronunciata all’unanimità dai membri della Fondazione, escluso il membro della cui decadenza si tratta.
Articolo 9 – Organi e Uffici della Fondazione
Organi della Fondazione sono:
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente
- Il Presidente onorario;
- Il Consiglio di indirizzo;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato consultivo;
- L’Organo di Controllo e Revisore legale dei conti;
- Il Collegio dei Probiviri;
- il Segretario generale.
Articolo 10 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, tra i propri membri, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, prende atto e pone all’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione le delibere del Consiglio di Indirizzo e tiene i rapporti con i terzi, le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
c) firma gli atti e le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e quanto occorra per l’esecuzione dei provvedimenti assunti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendessero necessarie;
d) in casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili per legge; i provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva; in caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente;
e) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio; può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Articolo 11 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra i propri membri.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ed è dotato degli stessi poteri.
Articolo 12 – Il Presidente Onorario
Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Presidente Onorario, individuandolo fra le personalità che si sono distinte per la diffusione della cultura della solidarietà e lo sviluppo della Fondazione. Il Presidente Onorario partecipa, con facoltà di intervento, a tutte le riunioni del Consiglio di Indirizzo. Egli non ha diritto di voto e non ha la rappresentanza legale della Fondazione.
Può essere delegato del Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell’attività della Fondazione.
Il Presidente Onorario resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato. Decade da qualunque organo statutario della Fondazione colui che sia chiamato a ricoprire la carica di Presidente Onorario.
Articolo 13 – Il Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è composto dalle seguenti autorità o da persone da loro delegate:
il Presidente della Fondazione, che presiede il Consiglio di Indirizzo;
- il Presidente dell’ODV aspert;
- il Presidente dell’ASD Ecole du Sport;
- il Presidente della Società Cooperativa Sociale Mens@Corpore;
- il Presidente del Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN della Valle d’Aosta;
- per i soggetti equiparati ai Fondatori, la persona fisica equiparata o il legale rappresentante della persona giuridica equiparata.
Articolo 14 – Poteri del Consiglio di Indirizzo
Al Consiglio di Indirizzo è assegnato il ruolo di definire le linee strategiche e l’indirizzo della Fondazione e di promuovere l’attività della Fondazione.
È inoltre compito del Consiglio di Indirizzo:
a) eleggere il Presidente e nominare il Vicepresidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
b) approvare entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo, nonché il Bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs.117/2017;
c) individuare le modalità e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti d’utilità sociale e per coprire le spese operative della Fondazione;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione degli investimenti del patrimonio della Fondazione;
e) proporre argomenti e atti al Consiglio di Amministrazione;
f) proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione e la composizione di eventuali Commissioni di lavoro e Gruppi di volontari composti anche da membri esterni al Consiglio generale;
g) deliberare, con maggioranza qualificata dei due terzi dei membri in carica, eventuali modifiche dello Statuto;
h) deliberare l’estinzione della Fondazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall’art.26 del presente statuto;
i) approvare eventuali regolamenti interni.
Articolo 15 – Adunanze del Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età; si riunisce di norma ogni semestre, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio di Indirizzo si riunisce presso la sede della Fondazione oppure in altro luogo che è indicato nell’avviso di convocazione.
Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono svolgersi anche in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
L’avviso di convocazione del Consiglio, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l’ora della prima convocazione e anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 ore di distanza dalla prima, deve essere spedito ai consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo lettera, telefax, messaggio di posta elettronica o comunque con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento da recapitare al domicilio degli interessati: in caso d’urgenza, è ammessa la convocazione mediante telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno due giorni prima della data dell’adunanza.
Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri, ove lo Statuto non richieda maggioranze più elevate.
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo devono constare da verbale trascritto nell’apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal segretario della seduta.
Articolo 16 – Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno a tre membri al massimo, nominati dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, tra i suoi componenti.
Esso resta in carica fino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla sua nomina e comunque con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.
Se per qualsiasi ragione, uno o più consiglieri vengono a mancare, questi verranno sostituiti dal Consiglio di Indirizzo; i nuovi consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio di Amministrazione decade.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Indirizzo.
Il Consiglio di Amministrazione provvede all’investimento dei mezzi economici della Fondazione, in coerenza con le linee guida approvate dal Consiglio generale, così come cura il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui essa dispone anche mediante l’esercizio delle corrispondenti attività economiche.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante avviso da recapitare agli interessati entro tre giorni dalla data dell’adunanza, mediante lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica: in caso d’urgenza, è ammessa la convocazione mediante telefax o messaggio di posta elettronica entro ventiquattro ore dalla data fissata per la riunione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente, purché il Consiglio si sia costituito in un numero di membri superiore a due.
In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può adottare decisioni per iscritto o mediante consultazione scritta. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto (anche a mezzo e-mail) della proposta di decisione – inviata dal Presidente e/o dal Segretario Generale o loro delegati – da parte della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. La delibera sarà immediatamente efficace al raggiungimento di approvazioni scritte in numero pari alla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica e sarà immediatamente trascritta nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione successiva.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale trascritto nell’apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal segretario della seduta.
In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione:
– La predisposizione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14 del D. Lgs.117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte con le modalità di cui all’art. 13 del D. Lgs.117/2017 e successive modificazioni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo;
– individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
– stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli organi della Fondazione per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Fondazione;
– l’eventuale nomina del Segretario Generale e la definizione della sua remunerazione;
– le delibere di determinazione del compenso eventualmente riconosciuto alle cariche degli organi della Fondazione;
– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Fondazione.
La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre:
– costituire un “Comitato di Gestione”, su proposta del Segretario Generale, con il compito di supportare e coadiuvare quest’ultimo nella gestione delle attività, delle erogazioni e dei progetti;
– costituire un “Comitato Scientifico” o altrimenti denominato composto da membri scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della società civile nazionale e internazionale con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e, eventualmente, di coordinare e seguire specifici programmi e progetti;
– costituire ulteriori Comitati che il Consiglio reputi necessari o utili al funzionamento della Fondazione e al miglior perseguimento delle sue attività.
Articolo 17 – Ineleggibilità, decadenza ed esclusione dal Consiglio di Amministrazione
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:
– si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice civile;
– siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
– ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte costituzionale;
– siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
– ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale o Comunale, ovvero siano componenti delle Giunte Regionali o Comunali.
I membri del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio generale decadono dalla carica dopo n. 3 (tre) assenze ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
– il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
– l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
– l’aver subito condanne per reati finanziari, fallimentari e contro la persona;
– per sopravvenute condizioni di incompatibilità.
L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo.
Articolo 18 – Segretario generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato.
Se il Consiglio di Amministrazione decide di non nominare il Segretario generale i suoi compiti sono svolti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da suo/suoi delegato/i.
Egli collabora:
– alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
– all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
Sottoscrive l’apertura e lo scioglimento dei Fondi.
Il Segretario Generale inoltre può convocare il Consiglio di Amministrazione e cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione; dirige e coordina le attività, gli uffici della Fondazione ed il relativo personale.
Nell’ambito delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale può proporre la costituzione di un Comitato di Gestione che può essere composto da dipendenti della Fondazione e/o collaboratori esterni.
Partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, con parere consultivo, ma senza diritto di voto e ne predispone i relativi verbali.
Articolo 19 – Comitato consultivo
Il Comitato consultivo, ove nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le Persone fisiche e giuridiche, Enti e Istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d’interesse della Fondazione.
Il Comitato consultivo svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire aspetti specifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.
Il Comitato consultivo si suddivide in comitati per i vari settori di attività della Fondazione.
I membri del Comitato consultivo durano in carica fino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono confermabili.
L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato consultivo è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ovvero del Segretario Generale.
Articolo 20 – Organo di Controllo
L’organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Indirizzo e può essere monocratico o collegiale. In questo secondo caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, uno dei quali assume la funzione di Presidente.
Dura in carica quattro esercizi e i suoi membri possono essere riconfermati.
L’Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché’ sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del D. Lgs.117/2017, la revisione legale dei conti.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs.117/2017, ed attesta che il bilancio, qualora obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 13 del D. Lgs.117/2017.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.
Salvo quanto previsto dall’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Indirizzo, al ricorrere dei limiti previsti per legge, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 21 – Collegio dei Probiviri
Al Consiglio di Amministrazione compete la scelta se istituire o meno il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri, se costituito, è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica quattro esercizi e decade in ogni caso insieme al Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di evitare l’insorgere di controversie tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme e deliberare quale organo d’appello circa la decadenza ed esclusione dei membri della Fondazione e dei Consiglieri di Amministrazione.
Le deliberazioni di decadenza ed esclusione adottate dal Collegio dei Probiviri devono constare da verbale trascritto su apposito libro e sono inappellabili.
Articolo 22 – Sostenitori e volontari
La Fondazione, a supporto delle proprie iniziative, potrà avvalersi dell’attività gratuita di un gruppo di collaboratori volontari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’attività e il funzionamento del Gruppo dei volontari è demandato ad un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo.
TITOLO IV – BILANCIO E NORME FINALI
Articolo 23 – Bilancio
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art. 13 del D. Lgs.117/2017.
Al bilancio deve essere allegata la relazione dell’Organo di Controllo.
Al ricorrere dei presupposti di legge la Fondazione deve redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato nei modi e nei termini previsti per legge.
La Fondazione annualmente dovrà pubblicare e tenere aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo.
Articolo 24 – Libri obbligatori
La Fondazione dovrà tenere:
a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) il registro dei volontari;
d) il libro delle adunanze dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi previsti dal presente statuto.
Articolo 25 – Destinazione degli avanzi
Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, quando non destinati a incremento del patrimonio, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui agli artt.2 e 3 e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Entri del Terzo settore, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, né direttamente né indirettamente.
Articolo 26 – Estinzione
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa il Consiglio di Indirizzo provvede a nominare un liquidatore. Gli eventuali debiti verranno pagati con il patrimonio senza vincoli della Fondazione, quindi si opererà in quota parte sugli altri fondi con la sola eccezione dei fondi destinati a singole persone con disabilità che potranno essere intaccati solo dopo aver utilizzato tutti gli altri.
In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, preferibilmente nel territorio della Regione Valle d’Aosta o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
Qualora esistano fondi con finalità specifiche, la quota parte del loro patrimonio residuo dovrà essere devoluta rispettando il più possibile le finalità stabilite alla costituzione di ciascun fondo.
Articolo 27 – Norme residuali
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge in tema di fondazioni, nonché le disposizioni dettate dal D. Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore.
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Spazio a disposizione
Da associazione di secondo livello a fondazione di partecipazione
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